“STATUTO DEL FORUM ARTISTI INTERPRETI FISTel CISL”
Registato a Roma 1 il 15 giugno 2010 al n. 14419/1T
TITOLO I - COSTITUZIONE, PRINCIPI E SCOPI
Art.1
1) È costituito con sede in Roma, Via Palestro n.30, c.a.p. 00185, il
"F.A.I. Forum Artisti Interpreti", associazione sindacale senza fini
di lucro.
2) Il "F.A.I. Forum Artisti Interpreti" (in seguito detto semplicemente
"F.A.I.") è un’associazione sindacale nazionale di artisti
interpreti professionisti (attori, ballerini, cantanti), che nelle varie forme
produttive dello spettacolo prestano la loro opera professionale artistica,
traendone in parte o in tutto il loro reddito personale, sia in forma autonoma,
sia in forma subordinata.
3) Esso ha carattere sindacale, sociale, artistico, culturale e promozionale.
4) Gli obiettivi, gli scopi e le attività del F.A.I. sono in conformità
al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460.
Art.2
1) Il F.A.I. aderisce alla FISTel CISL secondo i dispositivi del Patto di affiliazione.
2) Il F.A.I., tramite la FISTel CISL, aderisce agli organismi internazionali
di settore aderenti alla Confederazione Europea dei Sindacati C.E.S.
Art.3
1) Principi e obiettivi del F.A.I., in conformità all’art.5, comma
1, del D.Lgs. 460/1997 sono:
a) promuovere l’istituzione di un elenco di artisti interpreti che praticano
professionalmente l’attività di artista interprete e che riconosca
pubblicamente la sua “attività professionale” e valorizzi
e incentivi l’occupazione lavorativa su basi professionali, nonchè
la qualificazione professionale;
b) la tutela e la dignità culturale, professionale, morale ed economica
dei propri associati e di tutti gli artisti interpreti professionalmente riconosciuti,
nella società italiana ed europea e nei diversi settori produttivi dello
spettacolo e della comunicazione;
c) la tutela della salute degli artisti interpreti nel loro spirito e nel loro
fisico, promuovendo e sostenendo un efficace sistema di sicurezza sociale nei
luoghi di lavoro, nei teatri, negli studi cine-televisivi, negli studi di registrazione,
negli spazi culturali di spettacolo e in ogni luogo ove si verifichi la produzione
e/o la vendita di spettacoli;
d) la garanzia di un equo sistema di assistenza e previdenza sociale;
e) la diffusione, organizzata istituzionalmente, del patrimonio artigianale
e culturale dello Spettacolo, nelle sue molteplici espressioni, in tutti i gradi
della scuola italiana;
f) la formazione e riqualificazione professionale dei propri associati;
g) la massima protezione e tutela dei diritti connessi al diritto d’autore,
anche promuovendo l’ampliamento e il miglioramento delle leggi vigenti;
h) promuovere la vigilanza sulla diffusione di prodotti audiovisivi, al fine
di garantire alle produzioni nazionali ed europee una congrua ed equa distribuzione
e diffusione;
i) promuovere iniziative sindacali per una congrua promozione delle attività
teatrali nelle programmazioni televisive, anche incentivando la creazione di
canali espressamente congegnati per una produzione teatrale televisiva;
l) promuovere iniziative sindacali presso i Ministeri e gli Enti competenti,
al fine di incentivare il naturale ricambio generazionale nelle attività
di spettacolo.
2) Gli scopi di cui sopra potranno essere realizzati dal F.A.I. mediante le
seguenti iniziative, in conformità all’art.5, comma 2, del D.Lgs.
460/1997:
a) la contrattazione collettiva nei rapporti di lavoro, sia subordinati, sia
autonomi, degli artisti interpreti nei settori di produzione dello spettacolo
(teatro, cinema/audiovisivi, doppiaggio, locali pubblici, etc) unitamente e
in accordo con la FISTel CISL, alla quale il F.A.I. è affiliato;
b) l’assistenza diretta, su delega specifica, nelle vertenze con i datori
di lavoro, secondo le normative di legge;
c) accordi di collaborazione, a titolo gratuito, con studi professionali per
l’interpretazione delle leggi fiscali e contributive e la loro consultazione,
nonché per assicurare servizi in materia fiscale ai singoli associati;
accordi, a titolo gratuito, con studi legali ai fini dell’assistenza legale
dei propri associati e ai fini delle interpretazioni delle leggi riguardanti
i rapporti di lavoro e la materia dello spettacolo;
d) accordi con enti assicurativi per una maggiore tutela della salute dei singoli
artisti interpreti associati, in caso di malattia, invalidità, infortunio,
disoccupazione parziale e totale, ad integrazione dell’assistenza pubblica;
e) la partecipazione, ove prevista dalle leggi e dai regolamenti, negli organismi
previsti nelle amministrazioni statali, regionali e locali e nelle istituzioni
ed enti previsti per lo spettacolo;
f) lo sviluppo di una politica attiva nell’avviamento e collocamento al
lavoro, nella formazione professionale, nella previdenza, nell’assistenza
e nella sicurezza sul lavoro, concertando con gli Enti preposti l’adeguamento
e l’aggiornamento delle normative;
g) un'efficace, continua e propositiva concertazione con l’IMAIE (Istituto
Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori) e altri Istituti con fini analoghi;
h) la sollecitazione di provvedimenti legislativi nei settori e nelle materie
di interesse degli artisti interpreti e nelle strutture in cui il loro lavoro
si svolge;
i) la costituzione e/o la collaborazione di/con centri di documentazione storica
che siano strumento continuo di conoscenza e di aggiornamento;
j) l’organizzazione, senza fini di lucro, anche in collaborazione con
altre associazioni culturali e professionali, di convegni, conferenze, dibattiti,
rassegne, che interessino lo spettacolo e la cultura, le tematiche e il lavoro
degli artisti interpreti;
k) le relazioni con le altre associazioni culturali e professionali dello Spettacolo
e della Cultura;
l) le relazioni internazionali e l’affiliazione alle organizzazioni internazionali
degli artisti interpreti, anche tramite le organizzazioni similari internazionali
e la partecipazione a dibattiti, conferenze, seminari internazionali e nazionali;
m) fornire ai propri associati, nei limiti del possibile, tempestive informazioni
sulle audizioni, sulle produzioni in preparazione e sulle prospettive di lavoro;
n) la sensibilizzazione degli organi di stampa ai fini di una maggiore e qualificata
informazione sulle produzioni di spettacolo e sulla cultura dello spettacolo
in genere;
o) l’organizzazione, senza fini di lucro, di corsi di formazione e riqualificazione
professionale e seminari riguardanti la categoria, riservati ai propri associati;
p) l’organizzazione, senza fini di lucro, di audizioni e provini su parte
riservati ai propri associati, ai fini dell’inserimento nel mondo del
lavoro, anche tramite l’allestimento di rassegne e di incontri periodici;
q) l’organizzazione di un sito internet adeguatamente costruito contenente
le informazioni sindacali, culturali e sociali riguardanti la categoria e, a
scopo promozionale e professionale, le schede degli associati che ne abbiano
permesso la pubblicazione.
Art.4
Il F.A.I. considera importante il pieno conseguimento dell’unità
associativa e sindacale degli artisti interpreti, come strumento di beneficio
complessivo per la categoria.
A tale scopo il F.A.I. è teso a praticare una politica sindacale assieme
alle altre organizzazioni sindacali degli artisti-interpreti, ricercando e proponendo
punti di accordo possibili e praticabili.
Art.5
1) Il F.A.I. attua, in piena autonomia, la sua linea associativa culturale e
sociale. Nelle politiche contrattuali collettive si rapporta e si raccorda con
la FISTel CISL, alla quale è affiliato: elabora con la FISTel CISL linee
concordate d’intervento; afferma la propria piena autonomia di valutazione
e di condotta nei confronti delle istituzioni e dei soggetti politici.
2) A tutte le riunioni degli organi del F.A.I. possono liberamente partecipare
i rappresentanti della FISTel CISL.
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE INTERNA
Art.6
1. Il F.A.I. è organizzato sulla massima partecipazione dei suoi associati.
Tutti gli artisti interpreti dei Paesi dell’Unione Europea possono associarsi
al F.A.I.
2. L'associazione al F.A.I. è volontaria e si effettua:
a) con la compilazione della scheda professionale/anagrafica, nel rispetto della
Legge 31 dicembre 1996, n.675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali), e successive modificazioni;
b) con la consegna del proprio curriculum professionale e con la consegna delle
proprie fotografie, qualora l’associato abbia dato l’autorizzazione
a pubblicare sul sito internet la scheda professionale;
c) con l’acquisto della tessera del F.A.I. (permanente) e della tessera
confederale della FISTel CISL (annuale);
d) con il pagamento della quota sociale annuale stabilita dal Comitato Direttivo.
La quota annuale è valida per dodici mesi consecutivi a partire dalla
data del versamento.
3. La quota sociale annuale dà la facoltà di usufruire dei servizi
offerti dal F.A.I. e dalla FISTel CISL per l’intero periodo della sua
validità.
4.L'ammissione a socio è subordinata alle seguenti condizioni:
a) conoscenza del presente Statuto;
b) qualifica professionale del richiedente, conseguita secondo le norme stabilite
dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, dalle norme di qualificazione
vigenti nei Paesi Europei; ovvero
c) qualifica professionale conseguita nelle scuole e accademie riconosciute
in Italia e nei Paesi europei o dalle Regioni o dagli Enti Locali; ovvero
d) qualifica professionale conseguita presso scuole private italiane, europee
e di altri paesi, di rilevante carattere professionale e pubblicamente riconosciuta;
ovvero
e) qualifica di allievo quando si dimostri:
- di aver partecipato ad uno o più spettacoli teatrali, riprese cinematografiche
o audiovisive in genere od essere in procinto a parteciparvi, avendo sottoscritto
un regolare contratto di scrittura,
- di frequentare una scuola di formazione pubblica o privata, di rilevanza nazionale
o internazionale o di rilevanza locale.
5. Il Comitato Direttivo esamina, su libera proposta della Segreteria Nazionale,
le richieste d’iscrizione e attribuisce la qualifica di associato ai richiedenti;
a sua discrezione può non accettare l’iscrizione. Il parere del
Comitato Direttivo è insindacabile e vincolante.
6. Ogni associato partecipa con parità di diritti, personalmente o a
mezzo delega espressamente data ad altro associato, alle decisioni assembleari
del F.A.I. e può essere nominato negli organi direttivi.
7. Nel F.A.I. sono garantiti la libertà di espressione, il rispetto delle
opinioni e della fede religiosa di ciascuno, senza pregiudizi e restrizioni
di etnia, di condizione ed orientamento sessuale, di appartenenza politica.
8. Ogni associato al F.A.I. ha il diritto di esprimere la propria opinione sulla
formazione degli organi direttivi, senza pregiudicare e offendere le singole
personalità.
9. Ogni associato può candidarsi nella lista o nelle liste eventualmente
presentate all’assemblea congressuale.
10. Ogni associato è libero di recedere in qualsiasi momento dalla condizione
di associato, inviando una comunicazione scritta raccomandata alla Segreteria.
Il mancato pagamento della quota sociale annuale e/o dei contributi sindacali
sono considerati come volontario recesso. È’ tollerato un ritardo
massimo di quattro mesi.
Art.7
1. Tutte le cariche sono elettive; esse sono volontarie e non sono fonte di
reddito per i singoli membri.
2. Sono Organi direttivi del F.A.I.:
l’Assemblea Congressuale, il Comitato Direttivo, la Segreteria Nazionale.
3. Sono Organi di controllo del F.A.I. quelli previsti dallo Statuto della FISTel
CISL (Collegio dei Sindaci e Collegio dei Probiviri).
4. Sono Organi consultivi del F.A.I. le Assemblee periodiche locali e/o nazionali.
5. Sono Organi onorifici del F.A.I. il o i Presidenti ad honorem.
Art.8 - L’Assemblea Congressuale
1) Sono compiti dell’Assemblea Congressuale, in quanto massimo organo
del F.A.I.:
a) indicare le linee generali, culturali e sociali, del F.A.I.;
b) nominare il Comitato Direttivo;
c) nominare la Segreteria, su proposta del Comitato Direttivo;
d) nominare il Segretario Generale, su proposta della Segreteria.
L’Assemblea Congressuale può direttamente presentare, con l’adesione
di almeno il 30% (trenta per cento) dei presenti, le proposte per le nomine
di cui alle lettere c) e d) del presente comma.
2) L’Assemblea Congressuale delibera altresì sulle modifiche dello
Statuto, sulle adesioni e/o convenzioni con organizzazioni nazionali ed internazionali
e sullo scioglimento del F.A.I.
3) Le decisioni sono valide:
- se, in prima votazione, ottengono la maggioranza qualificata dei due terzi
più uno dei presenti;
- se, in seconda e ultima votazione, ottengono la maggioranza del cinquanta
per cento più uno dei presenti.
Tra una votazione e l’altra deve intercorrere uno spazio di tempo non
inferiore ai venti minuti. In questo periodo il Presidente dell’Assemblea
può, a sua discrezione, avviare il dibattito sulle proposte in votazione.
4) L’Assemblea Congressuale è convocata dal Segretario Generale
ogni quattro anni e straordinariamente ogni qualvolta la sua convocazione sia
deliberata dal Comitato Direttivo o richiesta da almeno il trenta per cento
degli associati.
5) La convocazione dell’Assemblea Congressuale e il relativo regolamento
sono comunicati dalla Segreteria almeno sessanta giorni prima della data dell’Assemblea.
Tali informazioni sono trasmesse agli associati tramite almeno tre delle seguenti
modalità:
a) affissione della convocazione sulla bacheca nella sede o invio per posta;
b) bollettini di informazione del F.A.I.;
c) fax o e-mail;
d) pubblicazione sul sito web del F.A.I.
6) La comunicazione deve indicare il luogo, la data e l’ora di prima convocazione
dell’Assemblea, nonché l'ordine dei lavori proposto dal Comitato
Direttivo; deve inoltre indicare il luogo, la data e l’ora della seconda
convocazione.
Art.9 - Le Assemblee periodiche e locali
1) Le Assemblee periodiche e locali sono istanze consultive e possono essere
convocate per proposta del Segretario generale e/o del Comitato Direttivo, ogni
qualvolta se ne senta la necessità.
2) Nelle Assemblee locali si discutono temi che, in relazione alle attualità
del momento, possano richiedere, per il Segretario generale e per il Comitato
Direttivo, la necessità d’una consultazione al fine di seguire
una linea in conformità ai desideri, alle aspirazioni e alle necessità
degli associati.
3) Le Assemblee locali possono essere convocate, quando se ne senta la necessità,
nelle regioni dove esista un congruo numero di associati o dove si presenti
l’opportunità di far conoscere l’Associazione a gruppi d’attrici
e attori professionisti anche non associati che richiedano la presenza in loco
dei Dirigenti del F.A.I.
Art.10 - Il Comitato Direttivo
1) Il Comitato Direttivo è composto da tre a sette membri.
2) Il Comitato Direttivo attua le linee culturali e sociali indicate dall’Assemblea
Congressuale.
3) Il Comitato Direttivo è eletto dall’Assemblea Congressuale,
la quale può decidere il numero dei suoi componenti, fatto salvo il punto
1) del presente articolo.
4) Il Comitato Direttivo è convocato dalla Segreteria almeno ogni quattro/cinque
mesi e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta dal trenta per cento
dei suoi componenti.
5) Il Comitato Direttivo può nominare, al suo interno, i Coordinatori
di settore (Teatro, Cinema-TV-Radio, Doppiaggio, ecc.) con funzioni di elaborazione
di proposte e di iniziative nell'ambito degli specifici settori dello spettacolo.
Ogni Coordinatore può avvalersi di un gruppo di associati che volontariamente
possono dare il loro contributo nella formulazione delle proposte.
6) Il Comitato Direttivo, quando se ne ravvisi la necessità, può
nominare dei Coordinatori di settore anche all’esterno. I Coordinatori
di settore partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo senza diritto di
voto.
7) Il Comitato Direttivo elabora le norme assembleari e il regolamento elettorale
e delibera sulle date delle Assemblee.
Art.11 - La Segreteria Nazionale e il Segretario Generale
1) La Segreteria Nazionale è l'organo di direzione operativa ed esecutiva
del F.A.I. e risponde della propria attività al Comitato Direttivo.
2) Essa è composta dal Segretario generale, dal Segretario generale aggiunto
e dai Segretari nazionali.
3) Il Segretario generale, il Segretario generale aggiunto e i Segretari nazionali
sono eletti direttamente dall’Assemblea Congressuale su proposta del Comitato
Direttivo eletto o su proposta di almeno il 30% (trenta per cento) degli associati
presenti in assemblea e possono essere liberamente scelti fra gli altri associati.
4) Nel caso in cui, tra un’Assemblea Congressuale e l’altra, si
rendesse vacante, per qualsiasi motivo, la carica del Segretario generale, tale
carica sarà assunta dal Segretario generale aggiunto o dal membro della
Segreteria più anziano, su decisione a maggioranza del Comitato Direttivo.
In tal caso il Comitato Direttivo convocherà, entro e non oltre sei mesi,
l’Assemblea Congressuale straordinaria.
5) Le nomine dei membri della Segretaria Nazionale sono valide a maggioranza
dei voti dei presenti.
6) La Segreteria Nazionale attua le decisioni del Comitato Direttivo, assume
nella persona del Segretario generale la direzione quotidiana del F.A.I., delibera
su tutte le questioni che rivestano carattere d'urgenza e nomina eventuali collaboratori,
sentito il parere vincolante del Comitato Direttivo.
7) Il Segretario generale, sentito il parere vincolante della Segreteria e del
Comitato Direttivo, può nominare, tenendo conto delle risorse disponibili,
il Tesoriere del F.A.I.
I compiti e le funzioni del Tesoriere sono stabilite dal Comitato Direttivo.
8) Il Segretario generale, sentito il parere vincolante della Segreteria e del
Comitato Direttivo, convoca l’Assemblea Congressuale.
9) Il Segretario generale è responsabile delle eventuali pubblicazioni
del F.A.I.
10) Il Segretario generale ha il compito quotidiano di mantenere i rapporti
tra gli associati e il F.A.I. e di seguirne gli interessi professionali.
11) Il Segretario generale è il responsabile legale pro tempore del F.A.I.
Art.12 - I Presidenti ad honorem
1) Il Presidente o i Presidenti ad honorem sono nominati, con espresse motivazioni
di prestigio, su proposta del Comitato Direttivo e/o su proposta del Segretario
generale e/o della Segreteria Nazionale, e curano le relazioni esterne e l’immagine
dell’associazione.
2) La nomina dei Presidenti ad honorem è comunicata agli associati nei
modi scelti dalla Segreteria e, preferibilmente, tale nomina è fatta
durante le Assemblee Congressuali.
TITOLO III - PATRIMONIO DEL F.A.I.
Art.13 - Costituzione del patrimonio
1) Il patrimonio del F.A.I. è costituito: dalle quote annuali degli associati,
che non sono restituibili; dai contributi volontari degli associati; da donazioni
e/o lasciti provenienti da privati o altri soggetti.
2) Il F.A.I. non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione, riserve di capitale, durante la vita dell’associazione, salvo
diverse disposizioni legislative.
3) Le quote associative, i contributi volontari, le donazioni e i lasciti sono
intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.
4) Le attività di cui all’art.3 del presente Statuto, in conformità
all’art.10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 460/1997, sono sostenute dall’impegno
economico dei singoli associati ai quali è fatto conoscere, all’atto
della richiesta di associazione, lo scopo culturale e l’utilità
sociale del F.A.I., e alle quali il richiedente partecipa in piena libertà
di adesione e di volontaria contribuzione.
5) In caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge,
sentito l’organismo di controllo previsto dall’art.3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n.662, l’eventuale residuo patrimonio sarà
attribuito ad altra istanza similare della FIStel CISL, secondo le norme di
convenzione con la stessa, o altra esterna similare.
Art.14 - Attività amministrativa
1) L’attività amministrativa del F.A.I. è relativa alle
esigenze e alle possibilità economiche del momento. È’ articolata
contabilmente con mezzi tecnici efficaci che garantiscano la trasparenza.
2) L'attività amministrativa è direttamente controllata dagli
organismi di controllo della FISTel CISL, secondo i termini del Patto di Affiliazione.
3) La Segreteria Nazionale presenta annualmente al Comitato Direttivo il bilancio
consuntivo economico e patrimoniale, nonché il bilancio di previsione
per l’anno successivo.
TITOLO IV - DISCIPLINA
Art.15 - Provvedimenti disciplinari.
1) Qualora un associato, con comportamenti in contrasto con lo spirito e i contenuti
del presente Statuto o con comportamenti dannosi alla vita e agli interessi
dell’associazione e degli associati, provochi danni morali e/o materiali
all’associazione, a gruppi di associati o a singoli associati, o comunque
intralci la vita dell’associazione e delle sue attività, può
essere sottoposto a sanzioni disciplinari.
2) Le sanzioni disciplinari, sentito l’associato sottoposto all’eventuale
provvedimento, sono comminate dal Comitato Direttivo su proposta scritta circostanziata
di uno o più associati, o su proposta circostanziata di uno o più
componenti del Comitato Direttivo, o su proposta circostanziata della Segreteria
Nazionale.
Le sanzioni disciplinari sono comminate su deliberazione di almeno i due terzi
dei componenti del Comitato Direttivo.
3) Qualora l’associato sottoposto a sanzione disciplinare non possa essere
sentito per causa ingiustificata dello stesso, il Comitato Direttivo può
procedere ugualmente nei suoi confronti.
4) È facoltà dell'associato colpito dai provvedimenti disciplinari
presentare ricorso al Collegio dei Probiviri della FISTel CISL.
5) Il parere del Collegio dei Probiviri della FISTel CISL è definitivo.
6) In casi di particolare gravità, il Comitato Direttivo può sospendere
cautelativamente l'associato dalla carica ricoperta e dall'esercizio delle facoltà
di associato per il tempo strettamente necessario per la decisione sanzionatoria.
La sospensione cautelativa va comunque adottata d’ufficio nei confronti
degli associati indagati per reati per i quali è prevista una pena detentiva
non inferiore nel minimo ad anni tre.
TITOLO V - RAPPRESENTANZA LEGALE E VERSO TERZI
Art.16
a) Il Segretario generale del F.A.I. rappresenta il F.A.I. di fronte ai terzi
e in giudizio.
b) In caso di impedimento o di assenza il Segretario generale può delegare
tale rappresentanza ad un componente della Segreteria Nazionale o del Comitato
Direttivo.
c) In caso di impedimento del Segretario generale, la responsabilità
politica ed amministrativa dell’associazione è assunta, pro tempore,
dal Segretario generale aggiunto o in mancanza dal Segretario nazionale più
anziano di età. Nel caso ciò non fosse possibile, la Segreteria
Nazionale può dare pro tempore l’incarico ad un componente della
Segreteria o del Comitato Direttivo, che ne assumerà le responsabilità
fino allo svolgimento dell’Assemblea Congressuale straordinaria, appositamente
convocata.
d) La responsabilità legale e verso i terzi del Segretario generale s’intende
valida pro tempore e comunque non oltre il mandato conferitogli dall’Assemblea
Congressuale.”
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